FAQ – Domande Frequenti

Deposito?

Il deposito chiesto equivale a due (2) mensilità comprensive delle spese (esempio: se il canone è di 500 € e le spese 50€, il deposito sarà di 550 x 2 = 1.100,00€); diversamente, per gli ammobiliati il deposito equivale a tre (3) mensilità (esempio: se il canone è di 500€ il deposito sarà 500 x 3 = 1.500,00€). Và precisato che il deposito è a parte e và dato alla firma del Contratto. Quindi, il Canone và pagato dal primo mese e per tutta la durata della residenza.

Lavori da eseguire o chiavi in mano?

Gli Appartamenti non ammobiliati vengono dati non chiavi in mano. Questo significa che alla consegna noi abbiamo verificato il corretto funzionamento degli impianti Elettrico ed Idrosanitario, e l’integrità strutturale di persiane, soffitti, pavimenti, lavandini, docce e via dicendo. Quello che rimane da fare all’Inquilino entrante saranno quindi la tinteggiatura delle pareti e degli infissi interni, e la verifica della Calderina. Se dovesse esserci sfuggito qualcosa è fondamentale che gli Inquilini entranti ce lo comunichino immediatamente. La verifica della Calderina dovrà per Legge essere rifatta con cadenza annuale ed in aggiunta ogni due anni è obbligatoria anche la verifica delle Emissioni della Calderina; sulle singole Calderine c’è il contatto telefonico della Ditta competente.

Gli Appartamenti ammobiliati/arredati invece vengono consegnati chiavi in mano. Le verifiche di Legge della Calderina spettano comunque all’Inquilino, sia come esecuzione che come costi.

Il Posto Auto è compreso nel Prezzo?

Per gli Appartamenti di Prestigio, uno sì, mentre se si vuole un secondo posto viene 50€/mese. Diverso per gli Appartamenti di tipo Standard, il posto auto è extra e costa ulteriori 50€/mese oltre al canone e alle spese, inoltre, all’interno degli spazi dedicati non è possibile concedere più di un posto auto per appartamento; ciò è dovuto al fatto che gli appartamenti sono 18, mentre i posti auto solo 14.

Io faccio del nero/sono un’azienda, posso affittare lo stesso?

Certamente sì, a patto che sia possibile che provvediate un Garante o che otteniate una Fideiussione

Il Riscaldamento è Centralizzato o Autonomo?

Il riscaldamento è autonomo; mentre l’acqua è centralizzata con Contatori a Sottrazione, per cui ciascun appartamento paga solo i propri consumi

Le Spese Condominiali cosa coprono?

Le spese vengono tenute basse, in entrambi gli edifici anche se chiaramente nell’edificio di classe Lusso sono superiori. Si aggirano intorno ai 50€/mensili per le unità Standard, mentre per quelle Lusso dipendono dalla metratura quandrata –andando da un minimo di 50€ al mese ad un massimo di 150. In tutti i casi è previsto un conguaglio di fine esercizio che raramente ha superato i 300€ annui. Questo perché le spese per le parti comuni sono di fatto poche: pulizia scale e spazi esterni; manutenzione ascensore; elettricità dei cancelli carrabile e pedonale; luci scale, atrio e spazi esterni (dotate di sensore di luminosità); acqua –ripartita secondo i contatori a sottrazione, ed infine l’Assicurazione del Caseggiato.

Che tipi di Contratto sono possibili?

Tipicamente scegliamo il 3+2 in Cedolare Secca, difficilmente il più lungo e vincolante 4+4. E’ anche possibile stipulare un Transitorio a 12 mesi, estensibile fino a 18, per chi ha la Residenza fuori dal Comune di Genova se ricorrono motivi di lavoro, familiari, o di salute e/o curo di uno dei membri del Nucleo Familiare. Quest’ultima soluzione è possibile anche per Residenti del Comune di Genova se la loro Abitazione Principale è in stato di Lavori di Ristrutturazione e quelle secondarie sono occupate o altrimenti non disponibili.

Cosa vuol dire Cedolare Secca?

Essenzialmente si tratta di un Regime Fiscalmente Agevolato che consente di eliminare le spese di Registrazione e una detrazione IMU per il Locatore (Noi), sul 730/2020 degli inquilini e pari a 300€ sui redditi inferiori a 15mila euro circa annui, 150€ per i redditi superiori a 15mila, ma inferiori a 30mila annui.

Dovrò prendere la Residenza?

Dipende dal tipo di Contratto di Locazione:

4+4, la residenza è intrinseca al Contratto, ma rimane l’obbligo di notifica da parte dell’Inquilino alle autorità Pubbliche;

3+2, a livello teorico la situazione è simile al 4+4, pur se non sussite obbligo. Nel nostro caso però noi inseriamo una clausola nell’Atto che vincola l’Inquilino a prendere la Residenza nell’immobile affitatoVi, pertanto se non avete intenzione di farlo (ad es. perché avete eletto come prima casa un’immobile diverso, magari per sconti sull’IMU) conviene comunicarcelo per discutere se è possibile modificare il Contratto;

Transitori, per questo tipo di Locazione –stante la natura, appunto, Transitoria- non è possibile istituire la Residenza nell’appartamento oggetto della Locazione.

Conviene prendere la Residenza nell’appartamento affittato?

In linea generale certamente sì, soprattutto considerando che le utenze di Luce e Gas hanno tariffe ben più favorevoli per i Residenti titolari delle utenze stesse. Ovviamente però ogniuno deve fare i propri conti ed esistono casi nei quali è sconsigliabile, ad esempio come in quello in cui si abbia eletto a prima casa un’immobile di proprietà per il quale si vuole lo sgravio IMU.

Oltre alle spese di Condominio, quali altre spese potrebbero vermi chieste?

Sicuramente la manutenzione della calderina, da effettuare ogni anno di tipo ordinario con il controllo fumi in aggiunta e a scadenza biennale. Inoltre, in caso di danni e guasti alcuni spettano all’inquilino, altri a Noi. Il criterio generale, a spanne, è che tutto ciò che sta dentro ai muri spetta a Noi, quello invece che sta fuori (rubinetti, prese elettriche ecc…) spetta all’inquilino. Più nel dettaglio, consiglio di fare riferimento a questo sito: https://www.studiolegale-online.net/locazioni_04.php

Ho fatto delle migliorie nel vecchio appartamento e poi il padrone di casa mi ha chiesto i danni e ho dovuto pagarli, questo può succedere di nuovo?

Sfortunatamente, è una cosa che succede spesso. In materia di lavori e spese di manutenzione tanto la Legge quanto gli Accordi fra i Rappresentanti Istituzionali di Proprietari Immobiliari e Inquilini sono piuttosto chiari. Anzitutto nessun lavoro invasivo o strutturale (ad es. anche solo la rimozione di un lavandino in marmo, o la creazione di nicchie in un muro) è concesso senza richiesta scritta dell’inquilino (Conduttore) e autorizzazione scritta da parte del padrone di casa (Locatore). Non solo, per contratto nel nostro caso, qualora “migliorie” vengano autorizzate –e molto di rado- l’intero costo spetta all’Inquilino e la miglioria rimane e senza rimborsi quando l’inquilino si trasferisce. Noi siamo sempre disponibili al dialogo, per qualsiasi cosa CHIEDETE PRIMA.

Disdetta, se voglio andare via, quanto tempo ho per dare la disdetta?

Anzitutto la Disdetta per avere valore dev’essere mandata via Raccomandata A.R.; in secondo luogo, di abitudine noi chiediamo sei mesi di anticipo per contratto. Anche in questo caso siamo più che disponibili al dialogo, se avete esigenze particolare, ditecelo subito e possiamo discutere tempi più brevi, fino ad un minimo di tre mesi primma dell’aeefettiva data di uscita. Per chiarezza, se voleste uscire –per dire- il 12 di Luglio, sarebbe conveniente per voi farci avere la disdetta entro il 31 dicembre precedente e poi accordarci di persona per gli extra 12 giorni del mese di Luglio.

E’ possibile avere uno sconto sul canone?

E’ succeso. Di norma comunque no, inquanto per via della quantità di immobili e del tipo di attività preferiamo avere rapporti con Inquilini che siano solventi a priori ond’evitare problemi per tutte le parti. Ciononostante, abbiamo fatto ricorso in passato a Canoni Progressivi, quando ne siano ricorsi dei validi motivi. Ciò vuol dire che per il primo anno è possibile beneficiare di un canone scontato che poi si normalizza dal secondo anno. Un’altra soluzione è stata quella di rinunciare al primo mese di canone per favorire un inqulino che avesse da affrontare un Trasloco particolarmente gravoso, o fretta di muoversi in un appartamento danneggiato e che di conseguenza si fosse fatto carico dei lavori. Nell’ultimo caso però, per questioni assicurative, i lavori devono essere eseguiti da soggetto capace di provvedere Fattura, previa approvazione da parte Ns. del Preventivo Lavori, ond’evitare sprechi.